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martedì 08 aprile, 2025
Gioacchino Oscar Nigrelli

Gioacchino Oscar Nigrelli

Giovedì, 04 Giugno 2015 12:06

ART. 12 Collegio Sindacale

  1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione Siciliana, dei quali due su proposta, rispettivamente, dell'Assessore regionale della Salute e dell'Assessore regionale per l'Economia. Il Collegio è presieduto dal componente nominato direttamente dal Presidente della Regione Siciliana.
  2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
  3. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico - patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
  4. Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso pari al dieci per cento (10%) degli emolumenti del Presidente della Fondazione, con esclusione di quelli correlati al raggiungimento degli obiettivi. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento (20%) del compenso previsto per gli altri componenti.
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:05

ART.11 Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.

2.Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore sanitario. Il direttore sanitario è individuato tra una terna di nomi, proposta dal fondatore privato di cui al precedente articolo 6, comma 2, e composta:
- da soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina direttore sanitario negli Enti e nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- ovvero da soggetti che possiedono sia requisiti richiesti per la nomina a consigliere d’amministrazione, sia requisiti professionali previsti dalla L. R. 8 novembre 1988, n.39, allegato n.6, lettera a).

3. La proposta di cui al precedente comma 2 deve pervenire entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso di infruttuoso decorso di tale termine o nel caso di indicazione di soggetti privi dei requisiti necessari l'incarico verrà conferito dal Presidente a soggetto, comunque, in possesso di requisiti previsti dal superiore comma.

4. Analogamente, il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore amministrativo a soggetti:
- in possesso dei requisiti previsti per la nomina a direttore amministrativo negli enti e nelle aziende del servizio sanitario regionale;
- ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina ad Consigliere d’Amministrazione fermo restando l’obbligatorio possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate.

5. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del presente Statuto.

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ad istanza di uno degli Enti qualificati come Fondatori ai sensi del precedente art. 6.
  2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma o con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione.
  4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di due componenti, o, nel caso in cui i componenti divenissero più di tre ai sensi dell'art. 8, comma l, con la presenza di almeno il 50% dei componenti con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
  5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente si considera doppio.
  6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.
  7. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
  8. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti.
In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:

a) nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o impedimento del Presidente;
b) adottare il regolamento interno della fondazione, ove verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli Uffici;
c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi;
e) approvare le modifiche statutarie;
f) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;
g) deliberare la costituzione di enti e società ovvero l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento
delle stesse;
h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata
per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art.15.

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6 in ragione di uno per ciascun Ente. Il numero dei componenti è incrementato in misura corrispondente al numero dei Fondatori che vengano eventualmente
    ammessi successivamente.
  2.  Ognuno dei Fondatori si obbliga ad effettuare la nomina almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio.
    Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato in misura corrispondente anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salva pattuizione contraria.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti
    dall'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e, altresì, tra coloro che abbiano ricoperto, per almeno un intero mandato, non inferiore a un triennio, incarichi analoghi a quelli oggetto di nomina presso enti del SSN o con lo stesso integrati o accreditati e presso soggetti pubblici o privati aventi
    finalità coincidenti con quelle di cui al precedente art. 2, ovvero che siano stati inquadrati per almeno dieci anni con funzioni di responsabilità di articolazioni organizzative presso pubbliche amministrazioni che svolgano attività assistenziali, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché società aventi fatturato annuo non inferiore a quello risultante dalla media degli ultimi tre bilanci di esercizio della Fondazione.
  4. Il Consigliere di Amministrazione nominato dal Presidente della Regione Siciliana Assume di diritto la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nomina è subordinata al possesso dei titoli professionali e di studio, di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) e c) del D.Lgs.
    n. 171/2016, senza limiti anagrafici.
  5. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
    In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
  6. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.C.M. n. 502/1995. Per i componenti diversi dal presidente del Consiglio di amministrazione l'incarico è conferito a titolo gratuito con rimborso delle spese effettivamente sostenute e
    debitamente documentate per l'esercizio della funzione.
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:01

ART.7 Organi della fondazione

  1. Sono organi della Fondazione:
    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Presidente;
    • il Collegio sindacale.
  2. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale operano, senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione o che comunque determinino una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:00

ART.6 Fondatori e sostenitori

1. Sono Fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati, nazionali e stranieri, alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione del 10 luglio 2019. In particolare, i soggetti privati possono essere ammessi ove operanti nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale, dell’assistenza sanitaria e della formazione con livelli di riconosciuta eccellenza nazionale e internazionale.

3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.

4. La qualifica di Fondatore è attribuita dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri, che condividono gli scopi della Fondazione e concorrono al loro perseguimento mediante contributi continuativi in denaro o in natura, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I Sostenitori possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative.

6. La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Presidente della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione Tale qualifica può essere a tempo indeterminato o a termine; in quest'ultimo caso, dura per il periodo indicato nella delibera del che la attribuisce.

7. La qualifica di Sostenitore viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché, con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito.
La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata. L'esclusione è disposta dal Presidente della Fondazione, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse, di comportamento incompatibile con i principi ispiratori della Fondazione o di reiterata violazione del dovere di comportamento secondo buona fede. In tutti i casi di cessazione della qualifica di Sostenitore, le prestazioni effettuate rimangono
acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima, e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.

Giovedì, 04 Giugno 2015 11:59

ART.5 Esercizio finanziario

  1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
  2. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
  3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.
  4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
  5. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi del successivo art.6. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.
Giovedì, 04 Giugno 2015 11:57

ART.4 Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Fondatori, originari o subentranti, mediante apporti finanziari, ovvero modelli organizzativi e dotazioni strutturali e funzionali di eccellenza, beni mobili o immobili, ovvero altre utilità.

I conferimenti diversi dagli apporti finanziari devono comunque esprimere un valore minimo non inferiore a quello previsto dall'art. 2.5 del vigente Regolamento Fondatori e a Partners, del 10 luglio 2019.

Le eventuali modifiche di tale Regolamento, nella misura in cui incidano sulle previsioni statutarie, devono essere approvate con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto e applicando le medesime modalità di controllo da parte dell'Assessorato regionale della Salute, di cui al successivo art. 15.

2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimoniodal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:
a) i conferimenti in denaro e in natura, nonché le prestazioni corrisposti dai Partecipanti, come di seguito definiti;
b) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati, nonché contributi
a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
c) gli utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinati i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio della propria attività, i proventi della gestione del patrimonio e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato per la realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio ai sensi del comma precedente.

Giovedì, 04 Giugno 2015 11:57

ART.3 Attività

  1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti in ottemperanza alla programmazione sanitaria regionale.
  2. La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo ai suoi fondatori, quali individuati dal successivo art. 6 del presente Statuto, fatto salvo, comunque, il rispetto della Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture.

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La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, oggi Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, veniva istituita il 17 gennaio del 2003 attraverso una joint venture tra la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda USL 6 di Palermo, oggi Asp, e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Rappresentava uno dei primi modelli in Italia di sperimentazione pubblica-privata per la gestione di un ospedale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge n. 502 del 1992.

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