1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.
2.Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore sanitario. Il direttore sanitario è individuato tra una terna di nomi, proposta dal fondatore privato di cui al precedente articolo 6, comma 2, e composta:
- da soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina direttore sanitario negli Enti e nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- ovvero da soggetti che possiedono sia requisiti richiesti per la nomina a consigliere d’amministrazione, sia requisiti professionali previsti dalla L. R. 8 novembre 1988, n.39, allegato n.6, lettera a).
3. La proposta di cui al precedente comma 2 deve pervenire entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso di infruttuoso decorso di tale termine o nel caso di indicazione di soggetti privi dei requisiti necessari l'incarico verrà conferito dal Presidente a soggetto, comunque, in possesso di requisiti previsti dal superiore comma.
4. Analogamente, il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore amministrativo a soggetti:
- in possesso dei requisiti previsti per la nomina a direttore amministrativo negli enti e nelle aziende del servizio sanitario regionale;
- ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina ad Consigliere d’Amministrazione fermo restando l’obbligatorio possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate.
5. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione.
6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del presente Statuto.
1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti.
In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:
a) nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o impedimento del Presidente;
b) adottare il regolamento interno della fondazione, ove verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli Uffici;
c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi;
e) approvare le modifiche statutarie;
f) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;
g) deliberare la costituzione di enti e società ovvero l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento
delle stesse;
h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.
2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata
per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art.15.
1. Sono Fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati, nazionali e stranieri, alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione del 10 luglio 2019. In particolare, i soggetti privati possono essere ammessi ove operanti nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale, dell’assistenza sanitaria e della formazione con livelli di riconosciuta eccellenza nazionale e internazionale.
3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.
4. La qualifica di Fondatore è attribuita dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri, che condividono gli scopi della Fondazione e concorrono al loro perseguimento mediante contributi continuativi in denaro o in natura, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I Sostenitori possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative.
6. La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Presidente della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione Tale qualifica può essere a tempo indeterminato o a termine; in quest'ultimo caso, dura per il periodo indicato nella delibera del che la attribuisce.
7. La qualifica di Sostenitore viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché, con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito.
La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata. L'esclusione è disposta dal Presidente della Fondazione, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse, di comportamento incompatibile con i principi ispiratori della Fondazione o di reiterata violazione del dovere di comportamento secondo buona fede. In tutti i casi di cessazione della qualifica di Sostenitore, le prestazioni effettuate rimangono
acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima, e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Fondatori, originari o subentranti, mediante apporti finanziari, ovvero modelli organizzativi e dotazioni strutturali e funzionali di eccellenza, beni mobili o immobili, ovvero altre utilità.
I conferimenti diversi dagli apporti finanziari devono comunque esprimere un valore minimo non inferiore a quello previsto dall'art. 2.5 del vigente Regolamento Fondatori e a Partners, del 10 luglio 2019.
Le eventuali modifiche di tale Regolamento, nella misura in cui incidano sulle previsioni statutarie, devono essere approvate con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto e applicando le medesime modalità di controllo da parte dell'Assessorato regionale della Salute, di cui al successivo art. 15.
2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimoniodal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:
a) i conferimenti in denaro e in natura, nonché le prestazioni corrisposti dai Partecipanti, come di seguito definiti;
b) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati, nonché contributi
a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
c) gli utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinati i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio della propria attività, i proventi della gestione del patrimonio e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato per la realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio ai sensi del comma precedente.
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@hsrgiglio |
La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, oggi Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, veniva istituita il 17 gennaio del 2003 attraverso una joint venture tra la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda USL 6 di Palermo, oggi Asp, e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Rappresentava uno dei primi modelli in Italia di sperimentazione pubblica-privata per la gestione di un ospedale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge n. 502 del 1992.
Fondazione Istituto
G. Giglio di Cefalù
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto
90015 Cefalù (PA)
Tel: +39 0921 920 111
PEC:
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