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venerdì 18 aprile, 2025
Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - Articoli filtrati per data: Giugno 2015

I candidati indicati in elenco sono convocati per il Venerdì 12 Giugno alle ore 13.00, muniti di carta d'identità e codice fiscale.

1. Sulla base dei principi scaturenti dall'art. 16, comma l, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, sono trasmessi all'Assessorato regionale della Salute i seguenti atti:
- modifiche dello Statuto e dei Regolamenti che incidano direttamente sulle previsioni statutarie;
- bilancio d'esercizio;
- dotazioni organiche complessive;
- programmi annuali e pluriennali di attività e le loro variazioni e integrazioni e verificare;l'attuazione degli stessi;

- costituzione di enti o società ovvero acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;
- scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio.

2. La trasmissione di cui al precedente comma ha luogo entro 15 giorni dalla loro adozione al fine di consentire, entro il sessantesimo giorno dal ricevimento degli atti inviati, la verifica della loro conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale da parte dell'Assessorato regionale della Salute.
Decorso tale termine, gli atti trasmessi acquisiscono piena efficacia.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi, l'Assessorato regionale della Salute può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio. L'efficacia dell'atto è sospesa dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e fino al decorso di un termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti stessi da parte dell'Assessorato regionale della Salute. Decorso tale ulteriore termine, gli atti acquisiscono efficacia, fermo restando
l'obbligo della Fondazione di valutare espressamente ogni eventuale comunicazione dell'Assessorato regionale della Salute che intervenga anche successivamente.

4. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, ivi compresi quelli in carica, ai sensi del precedente comma 4, si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per il Direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN.

5. Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di inconferibilità decade di diritto dalla carica di Consigliere di Amministrazione.
Il soggetto che, in forza del presente Statuto, versi nelle predette condizioni di incompatibilità, decade decorso infruttuosamente il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

6. La decadenza opera anche per le cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute in forza delle disposizioni del presente Statuto.

7. Al Direttore Amministrativo e al Direttore sanitario si applicano, del pari, le cause di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal citato D.Lgs. n. 39/2013, per le corrispondenti figure delle Aziende e degli Enti del SSN. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché le susseguenti modalità di decadenza sono accertate ai sensi dei precedenti commi 6) e 7).

8. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le disposizioni del codice civile e, in specie, dagli artt.14 e ss..

F/to: Alex Carlo Incorvaia teste - Stefano Leone teste - Luca Bonafede.

Pubblicato in Statuto

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione degli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6, ad ente pubblico o enti pubblici aventi finalità affini tra i quali possono essere gli stessi Enti deliberanti.

Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:06

ART.13 Comitato Tecnico Scientifico

  1. La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca svolta direttamente dalla Fondazione o funzioni di monitoraggio e coordinamento dell'attività scientifica svolta da soggetti terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonché dell'attività scientifica svolta da altri soggetti alla quale la Fondazione partecipa.
  2. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato, nonché i requisiti, le modalità di nomina e i compensi dei componenti dello stesso saranno fissati dal Regolamento interno.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:06

ART. 12 Collegio Sindacale

  1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione Siciliana, dei quali due su proposta, rispettivamente, dell'Assessore regionale della Salute e dell'Assessore regionale per l'Economia. Il Collegio è presieduto dal componente nominato direttamente dal Presidente della Regione Siciliana.
  2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
  3. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico - patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
  4. Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso pari al dieci per cento (10%) degli emolumenti del Presidente della Fondazione, con esclusione di quelli correlati al raggiungimento degli obiettivi. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento (20%) del compenso previsto per gli altri componenti.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:05

ART.11 Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria e ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare.

2.Il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore sanitario. Il direttore sanitario è individuato tra una terna di nomi, proposta dal fondatore privato di cui al precedente articolo 6, comma 2, e composta:
- da soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina direttore sanitario negli Enti e nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- ovvero da soggetti che possiedono sia requisiti richiesti per la nomina a consigliere d’amministrazione, sia requisiti professionali previsti dalla L. R. 8 novembre 1988, n.39, allegato n.6, lettera a).

3. La proposta di cui al precedente comma 2 deve pervenire entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso di infruttuoso decorso di tale termine o nel caso di indicazione di soggetti privi dei requisiti necessari l'incarico verrà conferito dal Presidente a soggetto, comunque, in possesso di requisiti previsti dal superiore comma.

4. Analogamente, il Presidente conferisce, mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di direttore amministrativo a soggetti:
- in possesso dei requisiti previsti per la nomina a direttore amministrativo negli enti e nelle aziende del servizio sanitario regionale;
- ovvero a soggetti che siano in possesso dei requisiti per la nomina ad Consigliere d’Amministrazione fermo restando l’obbligatorio possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e coerente con le funzioni assegnate.

5. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto. La ratifica si intende positivamente resa, ove non intervenga nei venti giorni successivi alla data fissata per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del presente Statuto.

Pubblicato in Statuto
  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ad istanza di uno degli Enti qualificati come Fondatori ai sensi del precedente art. 6.
  2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma o con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione.
  4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di due componenti, o, nel caso in cui i componenti divenissero più di tre ai sensi dell'art. 8, comma l, con la presenza di almeno il 50% dei componenti con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
  5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente si considera doppio.
  6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.
  7. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
  8. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Pubblicato in Statuto

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione esercitate mediante l'adozione dei seguenti atti.
In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Presidente:

a) nominare il Vice Presidente, per il caso di assenza o impedimento del Presidente;
b) adottare il regolamento interno della fondazione, ove verrà disciplinata anche l'organizzazione interna degli Uffici;
c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi;
e) approvare le modifiche statutarie;
f) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;
g) deliberare la costituzione di enti e società ovvero l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento
delle stesse;
h) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle proposte formulate dal Presidente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla convocazione della seduta fissata
per il suo esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente può procedere all'adozione del provvedimento proposto, la cui efficacia è comunque subordinata agli adempimenti di cui al successivo art.15.

Pubblicato in Statuto
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Vincenzo Lombardo
Vincenzo Lombardo
Direttore Comunicazione e Ufficio Stampa
 
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La Fondazione

La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, oggi Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, veniva istituita il 17 gennaio del 2003 attraverso una joint venture tra la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda USL 6 di Palermo, oggi Asp, e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Rappresentava uno dei primi modelli in Italia di sperimentazione pubblica-privata per la gestione di un ospedale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge n. 502 del 1992.

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Contrada Pietrapollastra - Pisciotto
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Tel: +39 0921 920 111
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