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venerdì 18 aprile, 2025
Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - Articoli filtrati per data: Giugno 2015
  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente art.6 in ragione di uno per ciascun Ente. Il numero dei componenti è incrementato in misura corrispondente al numero dei Fondatori che vengano eventualmente
    ammessi successivamente.
  2.  Ognuno dei Fondatori si obbliga ad effettuare la nomina almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio.
    Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato in misura corrispondente anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salva pattuizione contraria.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti
    dall'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e, altresì, tra coloro che abbiano ricoperto, per almeno un intero mandato, non inferiore a un triennio, incarichi analoghi a quelli oggetto di nomina presso enti del SSN o con lo stesso integrati o accreditati e presso soggetti pubblici o privati aventi
    finalità coincidenti con quelle di cui al precedente art. 2, ovvero che siano stati inquadrati per almeno dieci anni con funzioni di responsabilità di articolazioni organizzative presso pubbliche amministrazioni che svolgano attività assistenziali, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché società aventi fatturato annuo non inferiore a quello risultante dalla media degli ultimi tre bilanci di esercizio della Fondazione.
  4. Il Consigliere di Amministrazione nominato dal Presidente della Regione Siciliana Assume di diritto la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nomina è subordinata al possesso dei titoli professionali e di studio, di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) e c) del D.Lgs.
    n. 171/2016, senza limiti anagrafici.
  5. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
    In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
  6. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.C.M. n. 502/1995. Per i componenti diversi dal presidente del Consiglio di amministrazione l'incarico è conferito a titolo gratuito con rimborso delle spese effettivamente sostenute e
    debitamente documentate per l'esercizio della funzione.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:01

ART.7 Organi della fondazione

  1. Sono organi della Fondazione:
    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Presidente;
    • il Collegio sindacale.
  2. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale operano, senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione o che comunque determinino una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 12:00

ART.6 Fondatori e sostenitori

1. Sono Fondatori la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati, nazionali e stranieri, alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione del 10 luglio 2019. In particolare, i soggetti privati possono essere ammessi ove operanti nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale, dell’assistenza sanitaria e della formazione con livelli di riconosciuta eccellenza nazionale e internazionale.

3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali.

4. La qualifica di Fondatore è attribuita dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri, che condividono gli scopi della Fondazione e concorrono al loro perseguimento mediante contributi continuativi in denaro o in natura, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I Sostenitori possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative.

6. La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Presidente della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione Tale qualifica può essere a tempo indeterminato o a termine; in quest'ultimo caso, dura per il periodo indicato nella delibera del che la attribuisce.

7. La qualifica di Sostenitore viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché, con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito.
La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata. L'esclusione è disposta dal Presidente della Fondazione, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse, di comportamento incompatibile con i principi ispiratori della Fondazione o di reiterata violazione del dovere di comportamento secondo buona fede. In tutti i casi di cessazione della qualifica di Sostenitore, le prestazioni effettuate rimangono
acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima, e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.

Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 11:59

ART.5 Esercizio finanziario

  1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
  2. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
  3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.
  4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
  5. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi del successivo art.6. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 11:57

ART.4 Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Fondatori, originari o subentranti, mediante apporti finanziari, ovvero modelli organizzativi e dotazioni strutturali e funzionali di eccellenza, beni mobili o immobili, ovvero altre utilità.

I conferimenti diversi dagli apporti finanziari devono comunque esprimere un valore minimo non inferiore a quello previsto dall'art. 2.5 del vigente Regolamento Fondatori e a Partners, del 10 luglio 2019.

Le eventuali modifiche di tale Regolamento, nella misura in cui incidano sulle previsioni statutarie, devono essere approvate con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto e applicando le medesime modalità di controllo da parte dell'Assessorato regionale della Salute, di cui al successivo art. 15.

2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimoniodal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:
a) i conferimenti in denaro e in natura, nonché le prestazioni corrisposti dai Partecipanti, come di seguito definiti;
b) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati, nonché contributi
a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
c) gli utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinati i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio della propria attività, i proventi della gestione del patrimonio e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato per la realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio ai sensi del comma precedente.

Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 11:57

ART.3 Attività

  1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti in ottemperanza alla programmazione sanitaria regionale.
  2. La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo ai suoi fondatori, quali individuati dal successivo art. 6 del presente Statuto, fatto salvo, comunque, il rispetto della Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 11:55

ART.2 Finalità

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

  • svolgere attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in gestione;
  • elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi in forma integrata con l'assistenza sanitaria;
  • elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione universitaria, formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica, a tal fine istituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio;
  • partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo;
  • acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività predette;
  • svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 11:50

ART.1 Denominazione, sede e durata

  1. La Fondazione denominata "ISTITUTO G. GIGLIO di CEFALU"' ha sede in Cefalù (PA), contrada Pietrapollastra - Pisciotta, presso il nuovo complesso ospedaliero "G.Giglio" di Cefalù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie.
  2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale con funzioni strumentali rispetto a quelle dei fondatori ed ha durata illimitata.
Pubblicato in Statuto
Giovedì, 04 Giugno 2015 10:42

Statuto Precedente

Il nuovo statuto della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù è stato approvato con delibera n. 1/2018 del 22 giugno 20108 dal Commissario ad Acta, avvocato Ferdinando Croce, nominato dall’Assessore Regionale per la Salute. Delibera cui ha fatto seguito la stipula dell’atto pubblico di approvazione delle modifiche statutarie dinanzi al Notaio dott. Luca Bonafede del Distretto di Palermo (28.06.2018).

A seguito delle modifiche statutarie i soci fondatori sono: la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù e l’Azienda Provinciale di Palermo.

 

Lo Statuto

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Art. 2 Finalità

Art. 3 Attività

Art. 4 Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 5 Esercizio Finanziario

Art. 6 Fondatori

Art. 7 Organi della Fondazione

Art. 8 Consiglio di Amministrazione (composizione e costituzione)

Art. 9 Consiglio di Amministrazione (attribuzioni)

Art. 10 Consiglio di Amministrazione (convocazione e quorum)

Art. 11 Presidente

Art. 12 Collegio Sindacale

Art. 13 Comitato Tecnico Scientifico

ART.14 Scioglimento della fondazione e destinazione dei beni

ART.15 Coordinamento con la programmazione dell'Assessorato regionale della Salute e norme di rinvio

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Vincenzo Lombardo
Vincenzo Lombardo
Direttore Comunicazione e Ufficio Stampa
 
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La Fondazione

La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, oggi Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, veniva istituita il 17 gennaio del 2003 attraverso una joint venture tra la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda USL 6 di Palermo, oggi Asp, e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Rappresentava uno dei primi modelli in Italia di sperimentazione pubblica-privata per la gestione di un ospedale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge n. 502 del 1992.

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90015 Cefalù (PA)
Tel: +39 0921 920 111
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