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sabato 19 aprile, 2025
Gioacchino Oscar Nigrelli

Gioacchino Oscar Nigrelli

Sabato, 13 Dicembre 2014 11:50

Attività e procedimenti

  • Dati aggregati attività amministrative
  • Tipologie di procedimento
  • Monitoraggio tempi procedimentali
  • Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
 
Sabato, 13 Dicembre 2014 11:49

Performance

  • Piano della Performance
  • Relazione sulla Performance
  • Ammontare complessivo dei premi
  • Dati relativi ai premi
  • Benessere organizzativo
  • Enti controllati
  • Enti pubblici vigilati
  • Società partecipate
  • Enti di diritto privati controllati
  • Rappresentazione grafica
 
Sabato, 13 Dicembre 2014 11:41

Disposizioni generali

In questa sezione sono pubblicate, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le informazioni riguardanti l’organizzazione dell’Azienda e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. L’obiettivo è quello di assicurare il principio generale della trasparenza intesa quale accessibilità totale di informazioni che attengono alla vita e alla gestione dell’attività pubblica. 

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33

 

Sabato, 13 Dicembre 2014 11:34

Normativa regionale

(fonte: GURS e Assessorato Regionale per la Salute )

LEGGE 14 aprile 2009, n. 5.
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale (GURS n. 17 del 17 aprile 2009)

Piani Regionali e Atti di Programmazione

Sabato, 13 Dicembre 2014 11:31

Atti Generali

Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013

Normativa nazionale

Normativa regionale

Codici di condotta e Regolamenti Aziendali

Venerdì, 12 Dicembre 2014 17:49

Oneri informativi per i cittadini e imprese

Art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti
    istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Venerdì, 12 Dicembre 2014 17:37

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (art 1, c. 7, 60, 61 legge 6 novembre 2012, n. 190):

Delibera Prot. Dir.Gen. 2014/12

Dott. Vincenzo Accardi

tel. 0921/920569

email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità 2015-17

Piano triennale prevenzione corruzione 2015 - 17

Lunedì, 01 Dicembre 2014 11:56

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47 D.lgs 33/2013: Sanzioni per casi specifici

1. In vigore dal 20 aprile 20131. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Contatti

Vincenzo Lombardo
Vincenzo Lombardo
Direttore Comunicazione e Ufficio Stampa
 
Ufficio Stampa
phone icon +39 0921 920 683
fax icon +39 0921 920 413
phone icon 335 8382991
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La Fondazione

La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, oggi Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, veniva istituita il 17 gennaio del 2003 attraverso una joint venture tra la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda USL 6 di Palermo, oggi Asp, e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Rappresentava uno dei primi modelli in Italia di sperimentazione pubblica-privata per la gestione di un ospedale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge n. 502 del 1992.

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Fondazione Istituto
G. Giglio di Cefalù

Contrada Pietrapollastra - Pisciotto
90015 Cefalù (PA)
Tel: +39 0921 920 111
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