In questa sezione sono pubblicate, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le informazioni riguardanti l’organizzazione dell’Azienda e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. L’obiettivo è quello di assicurare il principio generale della trasparenza intesa quale accessibilità totale di informazioni che attengono alla vita e alla gestione dell’attività pubblica.
(fonte: GURS e Assessorato Regionale per la Salute )
LEGGE 14 aprile 2009, n. 5.
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale (GURS n. 17 del 17 aprile 2009)
Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 Trasparenza degli oneri informativi
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (art 1, c. 7, 60, 61 legge 6 novembre 2012, n. 190):
Delibera Prot. Dir.Gen. 2014/12
Dott. Vincenzo Accardi
tel. 0921/920569
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Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità 2015-17
Piano triennale prevenzione corruzione 2015 - 17
Art. 47 D.lgs 33/2013: Sanzioni per casi specifici
1. In vigore dal 20 aprile 20131. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Vincenzo Lombardo | |
Direttore Comunicazione e Ufficio Stampa | |
Ufficio Stampa | |
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La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, oggi Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, veniva istituita il 17 gennaio del 2003 attraverso una joint venture tra la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda USL 6 di Palermo, oggi Asp, e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Rappresentava uno dei primi modelli in Italia di sperimentazione pubblica-privata per la gestione di un ospedale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge n. 502 del 1992.
Fondazione Istituto
G. Giglio di Cefalù
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto
90015 Cefalù (PA)
Tel: +39 0921 920 111
PEC:
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